Statuto e atto costitutivo

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STATUTO di UN.I.C.A Taxi Nazionale

ART. 1 – COSTITUZIONE
L’Unione Italiana Conducenti di Auto Pubbliche è costituta dai conducenti di auto pubbliche da piazza che svolgono l’attività secondo quanto stabilito dalla Legge 21.1.’92.

In fase costituente UN.I.C.A. è affiliata alla FILT/CGIL attraverso un patto di intesa, i contenuti del medesimo sono oggetto di periodiche verifiche sia in sede congressuale sia quando UN.1.C.A. e FILT/CGIL ne converranno la necessità:

Il patto di intesa ha valore statutario.

UN.I.C.A. è una Associazione senza fini di lucro.

L’UN.I.C.A. ha sede in Roma.

ART. 2 – CARATTERISTICHE
UN.I.C.A. organizza i conducenti di auto pubblica senza distinzione di sesso, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica fede religiosa o appartenenza a qualsiasi gruppo etnico o nazionale.

UN.I.C.A. considera la libertà, la pace, la democrazia e la solidarietà, fondamento permanente della propria attività associativa e persegue l’unità della categoria.

Le regole di vita associativa sono ispirate dai principi della Carta Costituzionale Repubblicana.

ART. 3 – SCOPI
Gli scopi di UN.I.C.A. sono:

1. La difesa e la salvaguardia degli interessi economici, sociali e morali dei conducenti; il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro attraverso nuove conquiste di carattere sociale, normativo, economico, sanitario, previdenziale. Il rispetto dei diritti del conducente come cittadino e lavoratore nelle diverse fasi del proprio lavoro, la protezione della salute e dell’integrità fisica.

L’elevazione culturale e professionale attraverso apposite iniziative programmate annualmente, la promozione e la gestione di attività ricreative, sportive e turistiche;

2. l’elaborazione di politiche rivendicative, la ricerca ed il confronto con le altre Organizzazioni Sindacali e professionali di categoria per realizzare non solo piattaforme rivendicative, ma anche una unità di intenti mirata a costruire le condizioni per il raggiungimento della riunificazione della categoria;

3. la promozione e la costituzione di attività associative, cooperative, societarie per la gestione di servizi anche attraverso convenzioni, in favore della categoria; in particolare l’organizzazione e la gestione di servizi mutualistici, pensionistici, fiscali, tecnico-amministrativi, legali e quant’altro nell’interesse dei propri associati;

4. il potenziamento a tutti i livelli di una attività di formazione sindacale e professionale per la categoria;

5. l’elaborazione, la proposta ed il sostegno di provvedimenti legislativi in materia sociale, fiscale e normativa nell’interesse della categoria.

ART. 4 – AUTONOMIA Dl UN.I.C.A.
L’autonomia di UN.I.C.A. si esprime con il più ampio esercizio della democrazia e con la partecipazione degli iscritti alla vita dell’Associazione in tutte le istanze, contribuendo alla elaborazione ed applicazione della sua linea politica con l’assoluta aderenza alle scelte di ordine generale connesse agli interessi dei conducenti.

UN.I.C.A. considera estranea alla sua concezione della libertà e della democrazia sindacale ogni decisione che prescinda dall’accertamento della volontà e dell’insieme degli associati.

L’autonomia di UN.I.C.A. costituisce un bene irriducibile di tutta l’Organizzazione, a cui devono attenersi tutti gli organizzati e tutti i dirigenti.

ART. 5 – UNITA’ SINDACALE
UN.I.C.A. considera l’unità sindacale della categoria, l’obiettivo strategico e fattore determinante di rafforzamento del potere contrattuale.

UN.I.C.A. non ha riserve a conseguire l’unita della politica rivendicativa e organizzativa con le altre Organizzazioni Sindacali similari.

UN.I.C.A. afferma che solo il graduale conseguimento dell’unità sindacale della categoria potrà permettere la conquista di una democrazia fondata sulla libera partecipazione dei conducenti alla formazione delle decisioni nella scelta degli obiettivi.

L’unità di UN.I.C.A. e la salvaguardia, al suo interno, di una democrazia garante del pluralismo, costituiscono la premessa e la condizione insopprimibile dell’unità che UN.I.C.A. intende consolidare ed esternare con gli altri Sindacati di categoria.

Le mediazioni e le sintesi necessarie per sviluppare l’unità sindacale, devono comunque garantire il concreto esercizio di una piena e libera dialettica sulle diverse posizioni.

ART. 6 – ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Possono iscriversi ad UN.I.C.A. tutti le lavoratrici ed i lavoratori operanti nell’attività di cui all’art. 2 nonché coloro che, pur cessata l’attività, l’hanno esercitata per un periodo non inferiore ai 15 anni.

Con l’iscrizione il lavoratore è impegnato al pagamento dei contributi associativi fissati dagli organi nazionali UN.I.C.A., e riceverà la tessera annuale dell’Associazione; le modalità di iscrizione e revoca, nonché le quote associative sono decise dagli organismi dirigenti di UN.I.C.A. .

L’iscrizione avviene tramite richiesta sottoscritta alla Presidenza territoriale, la quale rilascia l’attestato di iscrizione.

L’iscrizione ad UN.I.C.A. pur essendo quest’ultima affiliata come associazione alla FILT/CGIL non comporta, se non espressamente richiesta da parte del singolo aderente, l’automatica iscrizione alla FILT.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Tutti gli iscritti UN.I.C.A. hanno pari dignità e pari diritti senza discriminazione di pensiero e di critica, sia espressi oralmente che per iscritto, e partecipano alle scelte politiche e sindacali, dell’Associazione.

Hanno diritto alla tutela dei diritti individuali e collettivi, alla difesa degli interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo, a tal fine, anche dei vari servizi che UN.I.C.A. organizza.

La tutela sindacale è garantita a tutti gli iscritti.

Ognuno ha diritto a ricevere tempestivamente le informazioni di carattere sindacale.

Tutti gli iscritti sono elettori; il voto è personale; tutti gli elettori possono accedere alle cariche elettive in condizione di eguaglianza salvo i casi previsti dal presente Statuto.

Tutti gli iscritti ad UN.I.C.A. partecipano alle riunioni e alle attività sindacali rendendone feconda la vita democratica; contribuiscono al suo finanziamento attraverso il pagamento delle quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto.

Tutti gli iscritti UN.I.C.A. sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando le opinioni politiche, religiose, ideologiche, etniche contro ogni pregiudizio di ciascuno e privilegiano costantemente il carattere unitario di UN.I.C.A. e l’unità della categoria.

ART. 8 – LIVELLI E ORGANI
UN.I.C.A. si articola nei seguenti livelli e organi:

A. NAZIONALE

1. Congresso Nazionale

2. Direttivo Nazionale

3. Comitato di Presidenza

4. Collegio dei Sindaci

5. Commissione di Garanzia

B. TERRITORIALE

1. Congresso Territoriale

2. Direttivo Territoriale

3. Comitato di Presidenza

4. Collegio dei Sindaci

5. Commissione di Garanzia

ART. 9 – CONGRESSO NAZIONALE E TERRITORIALE
Il Congresso Territoriale è costituito dai delegati eletti nei Congressi Territoriali secondo il regolamento congressuale definito dal Comitato Direttivo Nazionale.

Compito del Congresso Nazionale è quello di definire gli orientamenti ed il programma dell’Associazione e di eleggere a livello nazionale il Comitato Direttivo e la Commissione di Garanzia.

Il Congresso Nazionale, in sede costituente, discute ed approva lo Statuto di UN.I.C.A.

Eventuali modifiche dello stesso potranno essere apportate solo in sede di Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale demanda in fase di costituzione al Direttivo Nazionale, il compito di definire il patto di intesa e di affiliazione alla FILT/CGIL; successive modifiche di quest’ultimo saranno compito, ai sensi dell’art. 1 e con le eccezioni da questo previsto, del Congresso Nazionale medesimo.

Il Congresso Territoriale è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee degli iscritti secondo il regolamento congressuale definito dal Comitato Direttivo Nazionale.

L’Assemblea territoriale degli iscritti costituisce la prima istanza di UN.I.C.A.

Compito del Congresso Territoriale è quello di concorrere nella definizione degli orientamenti ed il programma di UN.I.C.A. e di darne reale e corretta applicazione a livello territoriale; di eleggere il Direttivo Territoriale ed il Collegio dei Sindaci; di eleggere i delegati alla istanza congressuale nazionale.

I Congressi si tengono di norma ogni 4 anni, possono altresì essere convocati con procedura straordinaria su decisione adottata dal Comitato Direttivo Nazionale con maggioranza qualificata dei 2/3 e secondo il regolamento congressuale definito dallo stesso Direttivo.

Di norma, nel periodo intermedio, a cavallo. dei due bienni, tra un Congresso e l’altro, si terrà la Conferenza di Organizzazione con compiti, modalità di convocazione, poteri decisioni dal Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 10 – DIRETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE
Il Direttivo Nazionale è l’organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l’altro.

Il Comitato Direttivo Nazionale è costituito da 30 membri.

Le sue riunioni sono valide quando sono presenti la meta più 1 dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto previsto all’art. 9 comma ottavo.

Il numero complessivo dei componenti il Direttivo nazionale/territoriale, ed è tale da garantire la rappresentanza di tutte le realtà associative.

Nel caso di nuove realtà significative che si aggregano diverse da quelle rappresentate, nel Direttivo il numero medesimo può essere incrementato per garantire la realtà di tutte le realtà associative.

Il Direttivo nazionale/territoriale elegge il Comitato di Presidenza; approva i bilanci preventivi e consuntivi dell’associazione e predispone la relazione per il Congresso Nazionale/territoriale.

Il Direttivo Nazionale definisce annualmente l’importo delle quote associative.

Il Direttivo Territoriale può definire, in accordo con gli organismi dirigenti nazionali, particolari decisioni riguardanti le quote associative, valide per il corrispondente livello territoriale.

ART. 11 – COMITATO Dl PRESIDENZA
I Comitati di Presidenza Nazionale sono composti da:

il Presidente, i Vicepresidenti

La presenza di un rappresentante nazionale o territoriale ( a seconda dei livelli) della FILT-CGIL può essere prevista con funzioni di Segretario Generale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Vicepresidente lo sostituisce in sua assenza. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati.

La Presidenza attua le decisioni del Comitato Direttivo Nazionale; opera sulle questioni correnti. Risponde del proprio operato al Direttivo Nazionale.

I Comitati di Presidenza a livello Territoriale sono composti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Compatibilmente con le esigenze dei Congressi Territoriale, può essere prevista la figura del Vice Presidente.

ART. 12 – COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente e due membri effettivi e due supplenti è eletto dal Congresso Nazionale e controlla la gestione contabile dell’Associazione.

Il Collegio dei Sindaci risponde del proprio operato al Congresso Nazionale.

ART. 13 – COMITATO Dl GARANZIA
Il Comitato di Garanzia è l’organo di garanzia dello Statuto, dei diritti e dei doveri delle diverse istanze di UN.I.C.A. Esso è composto da 3 componenti.

I componenti eletti dal Congresso vanno scelti tra gli iscritti di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.

ART. 14 – SANZIONI DISCIPLINARI
E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto a UN.I.C.A. il cui comportamento risulti lesivo per l’associazione e configuri violazione di principi e norme del presente Statuto.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:

a) biasimo scritto

b) destituzione dalla carica associativa di cui fosse investito

c) sospensione da 1 a 6 mesi dall’esercizio della facoltà di iscritto

d) espulsione dall’Associazione.

Le sanzioni saranno comminate agli iscritti dalla struttura a cui la violazione fa riferimento. Contro tali sanzioni è possibile ricorrere al Comitato di Garanzia di cui all’art. 13.

ART. 15 – INCOMPATIBILITA’
L’incarico di Presidente e/o di Vice Presidenti è incompatibile con l’incarico di membro dell’esecutivo della R.S.U., laddove eventualmente costituita nei tassisti a livello territoriale.

Tale incompatibilità è finalizzata a rafforzare il ruolo di UN.I.C.A. nelle strutture territoriali e renderla più funzionale ed autonoma sul piano organizzativo.

ART. 16 – ELEGGIBILITA’
Tutti i soci con i requisiti previsti dallo Statuto possono accedere agli organi direttivi dell’Associazione.

ART. 17 – CONTRIBUTI
Le entrate ordinarie dell’Associazione sono costituite dal contributo annuo degli iscritti, dai contributi straordinari, da liberalità, da donazioni.

ART. 18 – DECADENZA
La qualità di associato cessa con il mancato rinnovo della tessera associativa, per delibera del Direttivo Nazionale, per atti individuali contrari ai principi e alle norme dello Statuto.

ART. 19 – OSSERVANZA NORME STATUTARIE
Tutti gli iscritti a UN.I.C.A. hanno il dovere di osservare, di rispettare e di operare affinché siano applicate le disposizioni contenute nel presente Statuto ed i deliberati degli organismi a tutti i livelli.

Hanno il dovere di partecipare attivamente alle riunioni ed ai dibattiti sostenendo le decisioni assunte dagli organismi, contribuire a potenziare l’Associazione, dando la propria disponibilità al lavoro volontario, dentro e fuori dagli organismi stessi, esplicandone diritti e doveri contenuti nel presente Statuto.

Statuto e atto costitutivo
17-07-2008 Download
Documento C.U.T.T.
02-07-2008 Download
Regolamento C.U.T.T.
13-04-2007 Download